Il Collegio dei Sindaci Revisori

 

ART. 71 DECIES L.R. N. 40/2005

Secondo l'Art. 71 decies della L.R. n. 40/2005:
1. Nelle Società della Salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d) è istituito il Collegio sindacale.
2. Il Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Società della Salute.
3. L’attività del Collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della Società della Salute.
4. Nell’esercizio delle funzioni, il Collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all’Assemblea dei soci.
5. Il Collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell’Assemblea dei soci.
6. L’ indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti del direttore della Società della Salute. Al Presidente del Collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.

 

La composizione

 

Il Collegio, organo istituzionale della Società della Salute, si occupa del controllo e della revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della SdS.

Il Collegio è composto da tre revisori:

il Presidente, Dott. Marco Poni

il Componente, Dott.ssa Paola Milizia

il Componente, Dott. Giovanni Aragona


Il Collegio può accedere agli atti e ai documenti della SdS e degli Enti consorziati. Può, altresì, essere inviato ad assistere alle sedute della Giunta.