Il sistema di accoglienza regionale prevede, oltre alle strutture autorizzate, anche le strutture soggette al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività (di cui all’art. 22 l.r. 41/2005) e sono richiamate dall’art. 22 e seguenti nel Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R.
Si tratta di:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiorenni, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale (art. 22 comma 1 lett. a), l.r. 41/2005). Il minore è accolto solo se è presente nel nucleo familiare dell’adulto fragile per cui viene attivato l’intervento (vedi utenti accolti riportati nell’elenco previsto dal Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R);
b) comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale (art. 22 comma 1 lett. b), l.r. 41/2005). Queste tipologie di strutture sono legate alla sperimentazione prevista dal Piano sanitario e sociale integrato regionale, che deve contemplarne anche i requisiti. Di queste fanno parte: • Appartamenti per anziani (fino ad un massimo di 6 posti letto)
• Appartamenti per l’autonomia di adolescenti e giovani (fino ad un massimo di 6 posti letto. Può essere alzata a massimo di 12 posti letto in caso di articolazione in due moduli di massimo 6 posti ciascuno collocati nello stesso plesso ed organizzati con modalità di accesso indipendenti)
• Appartamenti per il Durante e Dopo di noi (fino ad un massimo di 5 posti letto
c) strutture di accoglienza diurna e notturna (art.22 comma 1 lett. c), l.r. 41/2005), tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
Il legale rappresentante della struttura è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio attività al Comune dove è ubicata la struttura. La comunicazione deve contenere l’attestazione del possesso dei requisiti previsti e deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite il portale telematico STAR.
NB: I requisiti relativi alle strutture soggette al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività sono indicati agli art. 23-28 del Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R.